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Scudo fiscale / Domande e risposte

a cura di Marco Piazza e Benedetto Santacroce

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2 ottobre 2009

1- Possibile aderire allo scudo fino a metà dicembre
Come funziona lo scudo fiscale?

Gli intermediari finanziari (banche, sim, sgr, poste e fiduciarie) potranno ricevere, dal 15 settembre 2009 fino al 15 dicembre 2009 le somme rimpatriate o regolarizzate. Intermediario e contribuente compileranno una"dichiarazione riservata" (cioè che non sarà trasmessa al fisco) in cui saranno riportati gli importi per i quali si utilizza lo "scudo". Su questi importi si pagherà un'imposta straordinaria pari al5%del valore "scudato".

2 - Rimpatrio e regolarizzazione se c'è scambio di informazioni
È sempre necessario rimpatriare le somme?

No. I capitali e le attività detenuti in paesi Ue, in paesi aderenti allo Spazio economico europeo (See) che garantiscano un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa (la Norvegia e l'Islanda) o in paesi extracomunitari collaborativi possono essere alternativamente rimpatriati o regolarizzati. E, se si sceglie la regolarizzazione, la "dichiarazione riservata" non comporta il rientro fisico in Italia. Il rimpatrio è invece obbligatorio per tutti i Paesi extra-Ue non collaborativi (per esempio Svizzera, Andorra, San Marino, Liechtenstein)

3 - Controlli bloccati sulle attività «scudate»
Che garanzie offre lo scudo fiscale?

Il decreto legge78 del2009precisa che «il rimpatrio o la regolarizzazione (...)non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore» della legge di conversione del decreto legge 78 del2009(il 5 agosto scorso). In pratica, si garantisce al contribuente una copertura dai controlli pari a quanto regolarizzato e lanon utilizzabilità dei dati a sfavore del contribuente in sede sia giudiziaria sia amministrativa. Attenzione però: l'utilizzo a sfavore del contribuente èammessose è già in corso un procedimento penale o amministrativo.

4 - L'imposta straordinaria si ferma al 5 per cento
Com'è calcolata l'imposta straordinaria?

Il 5% di imposta straordinaria deriva da questo procedimento, fissato dall'articolo 13-bis del decreto legge78 del 2009: si presume che le attività all'estero abbiano prodotto ogni anno un rendimento del2%, e l'imposta dà copertura per cinque anni. Quindi, siattribuisce un rendimento complessivo del 10 per cento. Per esempio: per 100mila euro, si ipotizza un rendimento di 10mila. Considerato che l'imposta straordinaria (comprensiva di sanzioni e interessi) è del 50 per cento, l'importo dovuto per avvalersi dello scudo è del 5% del valore delle attività emerse. Come ha chiarito la bozza di circolare diffusa il 15 settembre, la misura dell'imposta prescinde dall'effettiva detenzione delle attività all'estero nell'intero quinquiennio di riferimento.

5 - Dal Liechtenstein ammesso solo il rimpatrio
È possibile regolarizzare senza rimpatrio dal Liechtenstein?

Questa possibilità non è prevista. Per le attività detenute in Liechtenstein è possibile accedere solo alla versione dello scudo fiscale che impone, ai fini della regolarizzazione, l'effettivo rimpatrio delle attività.

6 - Le attività possono restare nellaUee in paesi collaborativi
Per quali paesi è possibile regolarizzare senza rimpatrio?

Di fatto, sarà possibile accedere allo scudo fiscale mantenendo all'estero le attività purché si tratti di un altro paese dell'Unione europea, dell'Islanda o della Norvegia o di uno stato extracomunitario collaborativo.

7 - Per il reinvestimento in società da valutare le coperture offerte
È consigliabile rimpatriare del capitale usandolo scudo fiscale come persona fisica e poi inserire i soldi in una società di persone, fruendo anche dell'agevolazione per la patrimonializzazione?

L'apporto nelle società di persone è indice di capacità contributiva (articolo 38, comma5, del Dpr 600/73), ma, come ha chiarito la circolare 101/E/2001, lo scudo copre anche gli accertamenti di tipo sintetico. Inoltre, per icapitali apportati alla società, se il contribuente dovesse ricorrere allo scudo fiscale per giustificare l'origine dei fondi, l'amministrazione potrebbe utilizzare questo dato, insieme con altri elementi, per presumere l'omessa dichiarazione di redditi imponibili da parte della società (sentenza Cassazione n. 13819 del 2003, ordinanza n.27186 del 2008, secondo cui la presunzione di evasionenonè automatica). Occorre, quindi, valutare la tenuta dello scudo. A questo proposito, per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonostante lo scudo fiscale non copra le irregolarità compiute dalla società e nonostante il regime di trasparenza fiscale, dovrebbe sussistere un'indiretta copertura ai fini Irpef. A favore dell'autonomo potere di tutela del socio, in caso di accertamento nei confronti della società, si possono infatti citare, fra le altre, l'ordinanza della Cassazione n.23865 del 10 maggio 2007- 19 novembre 2007 e le sentenze n.22904 del 30 novembre 2007, n.10356 dell'8 marzo- 5 maggio 2006, n. 17492 del 7 maggio- 9 dicembre 2002, n.1946 del 5 luglio 2000- 12 febbraio2001, n. 1184 del 5 luglio 2000- 27 gennaio 2001, n. 7425 del 1°giugno 2001. Manca, tuttavia, la copertura della società per quanto riguarda l'Irap e l'Iva, nonché per gli eventuali altri soci ai fini Irpef.

  CONTINUA ...»

2 ottobre 2009
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